Articolo tratto da “Norme & Tributi Plus Diritto” – Il Sole 24 Ore – 18 novembre 2021


1. Premessa: le vicende riguardanti l’azienda

Secondo la definizione di cui all’art. 2555 Cod. Civ. l’azienda è “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa“, ossia un complesso di beni accomunati da “un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo“, dipendente dal progetto organizzativo e di gestione dell’imprenditore.

All’interno di tale complesso di beni è possibile individuare delle unità autonome dal punto di vista funzionale – ossia il cosiddetto “ramo d’azienda” – in grado di essere destinate individualmente all’esercizio dell’attività di impresa.

Sia l’azienda che il singolo ramo d’azienda possono essere oggetto di operazioni diverse, quali:

a) trasferimento della titolarità dell’azienda o di ramo d’azienda (cessione definitiva o con riserva di proprietà per il cedente);

b) trasferimento del solo godimento dell’azienda o di ramo d’azienda (affitto).

2. La forma dei contratti aventi ad oggetto l’azienda

Secondo l’art. 2556 Cod. Civ., con riferimento alle sole “imprese soggette a registrazione” (categoria generale in cui rientrerebbe sostanzialmente ogni impresa commerciale) i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda:

a) “devono essere provati necessariamente per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto” (art. 2556, primo comma, Cod. Civ.);

b) “devono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto destinati ad essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dal perfezionamento” (art. 2556, secondo comma, Cod. Civ.).

In altre parole, la forma scritta ed il conseguente deposito presso il competente Registro delle imprese richieste per questa tipologia di contratti non rilevano ai fini della validità dell’atto (ai sensi dell’art. 2193 Cod. Civ., in mancanza di forma scritta l’atto potrà ritenersi ugualmente valido, ma potrà essere fatto valere nei confronti di terzi solo qualora si provi che questi ultimi ne siano stati a conoscenza), ma sono indispensabili per precostituire un titolo idoneo per l’espletamento della pubblicità presso il Registro delle Imprese, che rende il contratto opponibile ai terzi.

Ai sensi dell’art. 1350 Cod. Civ., in ogni caso, qualora l’azienda ricomprenda beni immobili, ogni atto di trasferimento della stessa richiederebbe comunque la scrittura privata autenticata o atto pubblico, considerata la necessità di aggiornare i competenti registri immobiliari.

3. Gli adempimenti pubblicitari

L’iscrizione presso il registro delle imprese di ogni atto avente ad oggetto trasferimento della titolarità o del godimento dell’azienda o di un ramo di essa costituisce un vero e proprio obbligo a carico delle parti contrattuali, in quanto in caso di mancata iscrizione – come in questo caso richiesta dalla legge – è prevista la sanzione dell’ammenda amministrativa ai sensi dell’art. 2194 Cod. Civ. (con conseguente iscrizione d’ufficio da parte del registro delle imprese).

A tale proposito, è utile ricordare che gli obblighi pubblicitari che riguardano i trasferimenti dell’azienda (e del ramo d’azienda) non hanno la stessa finalità degli obblighi di trascrizione degli atti che riguardano la circolazione giuridica degli immobili: nel caso, ad esempio, di plurimo trasferimento della titolarità della medesima azienda, per risolvere il conflitto tra gli acquirenti dal medesimo cedente sarà necessario fare ricorso ai principi generali del

Codice Civile, per cui:

– ai beni mobili non registrati si applicheranno le regole generali in materia, con conseguente tutela del soggetto che per primo ne ha conseguito il possesso in buona fede ex art. 1155 Cod. Civ.;

– per quanto riguarda i beni mobili registrati e gli immobili, verrà preferito il soggetto che per primo avrà provveduto alla trascrizione dell’atto di trasferimento nei registri competenti;

– solo nel caso particolare di “universalità di beni mobili” (ossia più beni mobili riconducibili allo stesso soggetto ad aventi una destinazione unitaria, quali ad esempio i beni conservati nel magazzino dell’azienda), il trasferimento di queste ultime potrà essere opposto al terzo, anche se possessore in buona fede, in forza dell’avvenuta iscrizione dell’atto di trasferimento.

L’importanza del rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti per questo tipo di contratti è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, come, ad esempio, con sentenza dell’11 febbraio 2005, n. 2838, con la quale la Suprema Corte ha confermato come l’inadempimento degli obblighi di pubblicità formale in ipotesi di trasferimento di proprietà o godimento dell’azienda comporti un rischio per l’imprenditore, il quale, in forza del principio dell’apparenza del diritto, può essere chiamato a rispondere nei confronti dei terzi in buona fede, i quali – in mancanza di idonea pubblicità dell’atto – abbiano ragionevolmente ritenuto di aver trattato con il titolare dell’azienda.

4. Caso particolare: adempimenti pubblicitari in caso di modifica o cessazione del contratto di affitto di azienda

Richiedono particolare attenzione le ipotesi di modifica e cessazione – a qualsiasi titolo – di un contratto di affitto dell’azienda o di un ramo di essa, fattispecie rinvenibile spesso anche nel settore degli esercizi commerciali soprattutto nel contesto dei centri commerciali.In caso di modifiche successive – pur in mancanza di una espressa previsione – nel rispetto dei principi di correttezza e pubblicità delle informazioni riportate nei pubblici registri sarebbe opportuno procedere ugualmente all’iscrizione dell’atto modificativo presso il registro delle imprese.

La ragione di tale prudenza va ricercata nella necessità di tutela dei soggetti terzi, i quali devono essere posti nelle condizioni di poter conoscere le vicende successive del contratto di azienda (ad esempio in caso di modifica della durata o dell’oggetto del contratto), anche al fine di prevenire eventuali controversie. Anche qualora si tratti di modifiche riguardanti esclusivamente i valori economici dell’accordo l’eventuale iscrizione dovrebbe ugualmente essere effettuata (in questa ipotesi per ragioni di sostanziale trasparenza impositiva).

Per analoghe ragioni, ogni vicenda estintiva di un rapporto giuridico soggetto a pubblicità dovrebbe essere ugualmente destinato all’iscrizione presso il registro delle imprese, sia nel caso in cui la cessazione dell’atto risulti da atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) sia che risulti da atti della pubblica amministrazione o sia stata decisa con provvedimento dell’autorità giudiziale (o all’esito di una procedura arbitrale).

Nel caso in cui la modifica o la cessazione del contratto avvengano di comune accordo tra le parti, risulta più agevole rispettare quanto previsto dall’art. 2556 Cod. Civ., poiché le parti potrebbero pacificamente procedere con un atto notarile idoneo all’iscrizione presso i pubblici registri.

Tuttavia, nel diverso caso di cessazione del contratto di affitto di azienda tramite atto unilaterale di una delle parti (ad esempio in conseguenza di esercizio del diritto di recesso o tramite clausola risolutiva espressa), l’ipotesi di una firma congiunta di un atto notarile destinato a dare atto dell’avvenuta cessazione del contratto risulta sicuramente più difficile da realizzare.

A tale proposito, è opportuno tenere presente due elementi:

– in generale, le modalità ed i documenti richiesti per gli adempimenti pubblicitari possono variare a seconda della Camera di Commercio competente, per cui in casi specifici come nell’ipotesi in esame è sempre opportuna una previa verifica;

– la soluzione più prudente consisterebbe, comunque, nel rivolgersi anche in quest’ultima ipotesi ad un Notaio per rendere una dichiarazione

– autenticata dal pubblico ufficiale e, quindi, idonea al deposito presso il registro delle imprese

– che attesti l’aver determinato unilateralmente il venir meno del contratto di affitto di azienda o ramo d’azienda (come nei casi, appunto, di esercizio di recesso o mediante clausola risolutiva espressa) unitamente alla prova dell’avvenuta comunicazione alla controparte (poiché sia nel caso di recesso o di esercizio di clausola risolutiva espressa, tale comunicazione assume carattere recettizio).