Articolo tratto da NT+ Diritto del Sole 24 Ore – 20 dicembre 2021


Le nuove norme in tema di beni di consumo


Il 1° gennaio 2022 entreranno in vigore alcune rilevanti modifiche al Codice del Consumo, apportate dai decreti attuativi delle direttive UE 771/2019 (D.lgs. 170/2021) e UE 770/2019 (D.lgs. 173/2021).

Le nuove norme incidono su tutti i contratti di vendita sia online sia in store, che abbiano ad oggetto beni materiali oppure contenuti o servizi digitali, o ancora i “beni con elementi digitali”.

Si impone quindi agli operatori (specie quelli online) la necessità di adeguarsi velocemente, andando a modificare le proprie condizioni generali di vendita e, in alcuni casi, le procedure interne di gestione della garanzia di conformità.


Collocazione delle nuove previsioni nel Codice del Consumo


Il D.lgs. 170/2021 sostituisce in blocco le precedenti disposizioni in tema di “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo” (ossia il Capo I del Titolo III del Codice), ossia gli art. da 128 a 135, ed inserisce i nuovi art. da 135-bis a 135-septies.

Il D.lgs. 173/2021 introduce invece un intero nuovo set di previsioni dedicate ai “Contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”, e cioè gli art. da 135-octies a 135-vicies ter.


Nuovi concetti per un Codice al passo con i tempi


La riforma del Codice del Consumo va quindi nel senso di una modernizzazione di norme che apparivano ormai fatalmente obsolete rispetto ad un importante settore della realtà commerciale.

Lo si percepisce già dalle definizioni, che introducono la nuova figura dei “beni con elementi digitali”, ossia quei prodotti che incorporano un contenuto digitale, o che sono interconnessi ad un contenuto o ad un servizio digitale essenziale perché il bene stesso svolta le proprie funzioni.

Vengono poi delineati una serie di concetti chiave in ambito IT, come quelli di “contenuto digitale” e di “servizio digitale”, ma anche di “supporto durevole”, di “compatibilità” e di “interoperabilità”.

Non solo. Sulla scorta della crescente spinta alla sostenibilità e delle discussioni in tema di obsolescenza dei prodotti viene anche inserita tra i requisiti di conformità la “durabilità”, ossia la capacità del prodotto di mantenere nel tempo le sue specifiche funzioni e prestazioni attraverso un suo uso normale.


La conformità dei beni, anche con contenuto digitale


Una delle novità più importanti da un punto di vista sostanziale è proprio il riordino e l’ampliamento del concetto di “conformità”, che sarà da valutare sia in senso soggettivo, sia in senso oggettivo. Una distinzione già presente nel Codice del Consumo, ma meno visibile.

La conformità soggettiva coincide con le dichiarazioni fatte dal venditore rispetto allo specifico prodotto (inclusa la quantità), le sue caratteristiche e le sue funzionalità, ma anche – per i beni con contenuti digitali – la compatibilità ed interoperabilità con altri sistemi.

La conformità oggettiva è invece da apprezzarsi rispetto allo scopo per cui normalmente quel prodotto viene impiegato, o alle caratteristiche anche in termini di durabilità e funzionalità, compatibilità e sicurezza normalmente presenti in prodotti analoghi.

Un ruolo particolare assumono poi le istruzioni per l’installazione del prodotto, che se carenti possono dare luogo ad un difetto di conformità (e quindi all’attivazione della garanzia legale).

Per effetto della più dettagliata declinazione del concetto di conformità rispetto alle norme attuali e dell’aver dato cittadinanza ai beni con contenuto digitale e alle loro pecularità, sono molto più numerosi i prodotti e le loro caratteristiche che potrebbero legittimare il consumatore ad attivare la garanzia.


Durata della garanzia di conformità


Una delle novità più dirompenti da un punto di vista pratico è l’eliminazione dell’onere del consumatore di denunciare la non conformità entro due mesi dalla scoperta. Resta invece confermato che la garanzia copre i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna.

A questo proposito, viene introdotto un “bonus” di due mesi per attivare la garanzia, in modo tale che anche i difetti manifestatisi alla scadenza (che secondo l’esperienza comune sono molto frequenti…!) possano essere rimediati.

Una particolarità riguarda i beni con elementi digitali. Qui il venditore è tenuto anche a a fornire all’acquirente gli aggiornamenti (anche di sicurezza) finalizzati alla conformità del bene nel tempo (ad esempio, in termini di compatibilità ed interoperabilità, ma anche di funzionalità). Questo obbligo non ha una durata determinata per i prodotti acquistati in unica soluzione.

Se invece il contratto prevede (anche) la fornitura continuativa di contenuti o servizi digitali, l’obbligo in questione vale per due anni dalla consegna dei beni oppure per il periodo contrattuale, se superiore ai 2 anni.


I rimedi in caso di non conformità


Nulla cambia rispetto alla tipologia dei rimedi in caso di difetto di conformità, e alla possibilità per il consumatore di chiedere alternativamente la riparazione o la sostituzione del prodotto. Si prevede però ora che il venditore possa rifiutarsi di riparare o sostituire se ciò è impossibile o eccessivamente oneroso, tenuto conto delle circostanze (inclusa, per esempio, l’entità del difetto o la possibilità di esperire il rimedio alternativo). La riparazione o la sostituzione devono essere effettuate gratuitamente e in un tempo ragionevole, e senza particolari inconvenienti per il consumatore.

Le nuove norme confermano che i rimedi della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto possono essere richiesti solo a condizione che la riparazione o la sostituzione non siano applicabili o non abbiano funzionato.

Dal 1° gennaio 2022 il venditore potrà però opporsi alla risoluzione se prova che il difetto ha lieve entità.


Fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.


La nuova disciplina dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali è stata introdotta dal D.lgs., in attuazione della direttiva UE 770/2019.

Vengono definiti i nuovi concetti di:

  • “contenuto digitale”, ossia i dati prodotti e forniti in formato digitale (ad esempio: gli e-book ricadono in questa definizione);
  • “servizio digitale”, ossia quei servizi che consentono al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure di condividerli con altri utenti del medesimo servizio.


La garanzia: portata, durata e rimedi


Per i contenuti e servizi digitali valgono gli stessi requisiti di conformità soggettiva ed oggettiva visti per i beni materiali (inclusi quelli con contenuto digitale).

Da segnalare che tra i difetti di conformità viene inclusa l’errata integrazione del contenuto o del servizio nell’ambiente digitale del consumatore: in questi casi, il venditore risponde se ha direttamente integrato il prodotto, oppure se lo ha fatto il consumatore e la problematica è dipesa da una carenza nelle istruzioni. Ancora una volta si conferma il ruolo centrale che le istruzioni assumono nella disciplina della garanzia di conformità per qualsiasi tipologia di prodotto.

Anche la garanzia di conformità sui contenuti e servizi digitali dura due anni dalla fornitura, e anche per questi prodotti il consumatore ha 26 mesi di tempo dalla consegna per agire in giudizio.

Per quanto riguarda i rimedi, in caso di mancata fornitura, il consumatore deve in prima istanza invitare il professionista a provvedere entro un termine congruo, decorso il quale può risolvere il contratto. Qui, in assenza di una indicazione precisa, la congruità del termine va valutata nel caso specifico, ma in linea di massima a parere di chi scrive è da ritenere congruo un termine di 15 giorni come previsto dall’art. 1454 del nostro codice civile.

In casi particolari, il consumatore può risolvere immediatamente il contratto: quando, ad esempio, è stato pattuito un termine essenziale o quando questo risulti dalle circostanze.

Quando invece il contenuto o il servizio siano stati forniti ma non siano conformi, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità ove possibile, anche in base alla portata del problema.

In subordine, sulla falsariga di quanto previsto per i prodotti, è possibile richiedere la riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore, o – ma solo nei casi più gravi – la risoluzione del contratto.


La tutela dei contenuti immessi dal consumatore nell’ambito dei prodotti o servizi digitali


Le norme introdotte in attuazione della Direttiva UE 770/2019 si occupano anche della tutela dei contenuti diversi dai dati personali, che il consumatore abbia fornito o caricato nell’utilizzare il contenuto o del servizio digitale.

Si prevede innanzitutto un divieto generale per il professionista di utilizzare tali contenuti.

In caso di risoluzione, essi vanno comunque messi a disposizione del consumatore in formato leggibile da un dispositivo automatico (concetto che ricalca quello utilizzato nel GDPR nell’ambito del diritto alla portabilità), salvo che il contenuto in questione si riferisca solo all’attività del consumatore nell’uso del servizio o che esso sia stato aggregato ad altri dati e non possa essere da questi scisso.


La monetizzazione dei dati personali: un primo riconoscimento a livello legislativo


Infine, una delle novità più dirompenti introdotte dal D.lgs. 771/2019, anche (ma non solo) da un punto di vista di etica del diritto, attiene ai dati personali.

Il D.lgs. D.lgs. 170/2021 sdogana definitivamente la possibilità di utilizzare i dati personali come corrispettivo di un contenuto o di un servizio digitale (art. 135-octies comma 4).

Con una precisazione: allo stato questa possibilità non è data per l’acquisto di giochi d’azzardo, servizi di assistenza sanitaria e servizi finanziari, che sono esclusi dal campo di applicazione delle norme sopra indicate.

Quello della “monetizzazione dei dati” è un tema controverso che fa sorgere non pochi problemi di carattere sia etico sia applicativo, ma che apre anche a nuove prospettive di maggiore libertà per le aziende.

La possibilità ora sancita dalla legge di acquistare un servizio cedendo i propri dati è destinata a fare discutere e ad accendere il dibattito e l’attenzione sul valore commerciale e finanziario delle informazioni personali.

In prospettiva, a parere di chi scrive, nel momento in cui i dati sono usati come corrispettivo in maniera dichiarata, c’è da aspettarsi che gli stessi acquisiranno maggiore valore anche come moneta di scambio.